Condizioni Generali di Vendita
1) OGGETTO
a) – La presente scrittura costituisce proposta irrevocabile d’acquisto con efficacia vincolante per il proponente per il periodo indicato in epigrafe, o
in difetto, per tre mesi dalla sottoscrizione.
b) – Il contratto di compravendita di cui alla presente proposta si intenderà perfezionato con l’accettazione di Liguria Fumi in qualunque modo
manifestata, anche mediante l’inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 1327 c.c.
c) – L’obbligazione posta a carico di Liguria Fumi con il contratto di cui alla presente proposta si esaurisce nella consegna del materiale, rimanendo
esclusa la prestazione accessoria di montaggio o di installazione o di dimensionamento del materiale, che dovrà eventualmente essere oggetto di
specifica regolamentazione.
2) RISERVA DI ACCETTAZIONE E FACOLTÀ’ DI DISDETTA
Qualora la presente commissione sia raccolta da rappresentanti o concessionari, la Casa si riserva il diritto di accettare in tutto o in parte le
condizioni pattuite.
3) DATI INFORMATIVI
Le indicazioni – sia di forma, misura e peso, sia di qualità (resistenza alla temperatura e ai fumi) e quantità – segnate nelle illustrazioni, nei cataloghi
e nei preventivi si intendono sempre approssimative e non vincolanti, pertanto è esclusa ogni responsabilità della venditrice in caso di variazione
dei dati stessi. Salva specifica pattuizione per la fornitura di camini con funzionamento “a umido”, i prodotti forniti dalla Liguria Fumi sono tutti con
funzionamento “a secco”. Su richiesta dal cliente e con prestazione accessoria, i tecnici inviati direttamente dalla Sede della Liguria Fumi potranno
effettuare direttamente il dimensionamento, in loco, dei materiali Liguria Fumi secondo il sito in cui devono essere installati ed all’uso cui sono
destinati, con conseguente rilascio del relativo certificato scritto di dimensionamento.
4) PREZZO
a) – Il prezzo, precisato nella commissione, è inteso – salvo diverso accordo – per consegna del materiale franco sede della Casa/Filiale.
b) – L’I.V.A., eventuali altre tasse ed imposte anche per tributi locali, la registrazione del contratto in caso d’uso sono a totale carico dell’acquirente
in aggiunta al detto prezzo.
5) RISERVATO DOMINIO
La vendita viene fatta con riserva di proprietà di cui agli articoli 1523 c.c. e seguenti sicché le cose vendute passeranno in proprietà dell’acquirente
soltanto col pagamento dell’ultima rata. L’acquirente assume tutti i rischi e pericoli anche per i casi fortuiti o di forza maggiore, obbligandosi a
denunciare immediatamente alla venditrice le eventuali azioni conservative o esecutive promosse da terzi nonché ogni rimozione dei materiali
Liguria Fumi in altre località. Il mancato pagamento anche di una sola rata che superi l’ottava parte del prezzo, determina – a scelta della
Casa – o la risoluzione del contratto o la decadenza dell’acquirente dal beneficio del termine in relazione alle rate successive ed inoltre determina
l’annullamento dello sconto valuta eventualmente praticato all’atto dell’ordine, essendo sempre condizionato al puntuale ed effettivo pagamento.
Se ha luogo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente le rate di prezzo pagato restano acquisite dalla Casa a titolo di indennità
a rifusione delle spese incontrate nella vendita e dei danni subiti salvo il diritto di ripetere i danni maggiori.
In caso di esercizio della riserva di proprietà da parte dei Liguria Fumi l’equo compenso ed il risarcimento del danno dovuto alla Casa
dall’acquirente vengono convenzionalmente pattuiti in misura pari al 25% del prezzo contrattuale, per quanto concerne il risarcimento del danno e
in misura pari al 3,5% del prezzo contrattuale per ciascun mese di utilizzo del materiale da parte dell’acquirente, sino alla risoluzione del contratto,
con il limite del 50% del prezzo contrattuale per quanto concerne l’equo compenso.
Le rate già pagate dall’acquirente verranno trattenute dalla Casa in conto equo compenso e risarcimento del danno, salva la restituzione della parte
eccedente.
Stante la riserva di proprietà, l’acquirente non potrà vendere il materiale prima dell’integrale pagamento del prezzo. In caso di vendita illegittima,
impregiudicata ogni azione dinanzi alla competente autorità civile e penale, il cliente sarà tenuto all’integrale pagamento del prezzo e ad una
penale pari al 15% del valore della cosa venduta.
6) PAGAMENTO
a) – I pagamenti debbono essere praticati, per contanti, in valuta legale alla sede della Casa, autorizzata questa ultima all’emissione di tratte alle
scadenze di pagamento precisate nella presente commissione ed in mancanza di esse a vista – con aggravio delle spese d’incasso bancarie.
b) – Le cambiali eventualmente rilasciate devono intendersi a garanzia e non a pagamento.
c) – L’emissione delle ricevute bancarie è senza addebito di spese; tuttavia dopo il primo insoluto non giustificato tali spese saranno addebitate per
le presentazioni successive con un costo di Euro 3,00 per ogni singola presentazione.
d) – In ogni caso, in caso di mancato pagamento anche parziale delle scadenze pattuite, per il solo effetto del mancato pagamento e quindi senza
necessità di messa in mora:
* la Casa potrà interrompere immediatamente ogni ulteriore fornitura, anche se relativa ad altri contratti;
* verrà riconosciuto il risarcimento dei costi per il recupero del credito e decorreranno automaticamente gli interessi moratori pari al tasso ufficiale
europeo incrementato di 7 punti a favore della casa, ovvero di 8 punti in caso di transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013, così come
previsto dal D.Lgs n.231/2002 e successive modifiche;
* l’acquirente dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine, con conseguente conseguente diritto per la Casa di richiedere immediatamente il
pagamento dell’intero credito nei suoi confronti, per tutte le forniture eseguite e non ancora saldate.
e) – In caso di mancato pagamento dopo il primo sollecito, la suddetta società, avvalendosi della normativa di cui sopra, provvederà ad emettere
fattura pari a Euro 50,00 quale corrispettivo delle spese sostenute per la gestione della pratica di recupero oltre gli interessi moratori.
7) CONSEGNA
a) – La consegna si intende praticata ad ogni effetto presso la sede della Casa, anche quando – per espressa pattuizione – il prezzo comprenda le
spese di trasporto e di montaggio, precisato che la scelta dello spedizioniere o del vettore è rimessa alla discrezione della Casa, ancorché sussista
una diversa indicazione da parte dell’acquirente. Le eventuali contestazioni devono essere inoltrate dal cliente sia al vettore e sia alla Liguria Fumi
appena conosciute e comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento dalla merce.
b) – I termini di consegna fanno sempre riferimento a giorni lavorativi (cinque nell’arco della settimana) e devono intendersi valevoli solo in
condizioni normali di lavoro e approvvigionamento, gli stessi – salvo diverso impegno scritto, assunto unicamente della Direzione della Casa – non
sono comunque tassativi
c) – Per un ritardo fino a quaranta giorni rispetto al termine di consegna come sopra determinato, l’acquirente non ha diritto di chiedere né la
risoluzione del contratto, né il risarcimento danni, rinunciando lo stesso a far valere una pretesa essenzialità del termine di consegna, anche se
costituita mediante intervenuta diffida ad adempiere.
8) GARANZIA
a) – La Casa garantisce la buona qualità dei materiali e la buona esecuzione nella loro costruzione.
b) – Salvo diversa pattuizione da concordarsi con la Direzione della Casa e nella sola forma scritta, la durata della garanzia è quella prevista dal
Codice Civile.
c) – La Liguria Fumi risponde, nei confronti dei consumatori così come definiti dall’art. 3 del Codice del Consumo – D.Lgs. n. 206/2005, a far data
dalla consegna, dei danni che derivano da difetti dei propri materiali, entro i limiti, termini e condizioni di cui agli artt. Da 114 a 127 del medesimo
decreto.
d) – L’acquirente si impegna a controllare la merce all’atto della consegna e decade dal diritto alla garanzia nei seguenti casi:- se non osserva, anche per una sola, le condizioni di pagamento;- se i materiali non sono stati montati e posti in opera secondo le istruzioni della Casa e, comunque, in modo errato o non conforme alle buone
regole costruttive;- se i materiali forniti vengono usati in modo errato o diverso da quello indicato nel catalogo Liguria Fumi relativo al prodotto venduto o, comunque,
fuori dei valori minimi e massimi (temperatura, pressione, ecc…) nello stesso precisati;- se le riparazioni vengono essere eseguite da terzi non autorizzati.
e) – Vizi e difetti devono essere denunciati nei termini di legge e solo per iscritto alla sede della Casa.
f) – La Casa si obbliga, unicamente, a riparare o, a Sua scelta, a sostituire gratuitamente quei componenti forniti che, entro il periodo di garanzia,
presentassero vizi di materiale o suoi difetti di costruzione tali da rendere gli stessi inidonei all’uso a cui sono destinati, preclusa comunque
all’acquirente la domanda redibitoria sia essa di risoluzione o di riduzione di prezzo della fornitura.
g) – I materiali o le loro parti da riparare o da sostituire dovranno essere consegnati in porto franco a cura e spese dell’acquirente presso la sede
indicata dalla Casa, quelli dati a nuovo o riparati saranno consegnati franchi stessa sede. I materiali che fossero oggetto di sostituzione, rimarranno
di proprietà della Casa.
9) DIMENSIONAMENTO – PROGETTAZIONE – INSTALLAZIONE – MONTAGGIO
a) – Qualora la Casa assuma direttamente l’incarico di dimensionamento o di progettazione o di installazione o di montaggio dei materiali, ove il
corrispettivo per tali prestazioni non sia stato preventivamente convenuto, verrà quantificato secondo le tariffe normalmente praticate dalla Casa.
b) – In ogni caso, ove il corrispettivo per il dimensionamento o di progettazione o l’installazione ed il montaggio sia aggiunto, senza distinzione,
al prezzo della fornitura, il pagamento dell’importo globalmente convenuto non può essere sospeso per effetto della differita esecuzione
dell’installazione, montaggio e collaudo. Come tale differita esecuzione non può comunque sospendere il pagamento della fornitura se il prezzo
di questa è distintamente enunciato rispetto al corrispettivo di dimensionamento o progettazione o installazione o montaggio.
c) – Le operazioni di installazione e di montaggio presuppongono comunque che il committente abbia a sua cura e spese già predisposto ogni lavoro
preparatorio e concorrente e già posto a piè d’opera ogni materiale occorrente, in quanto l’assunzione del lavoro e il corrispettivo relativo sono in
rapporto ad un contratto d’opera senza prestazione di materiale, il cui eventuale impiego è pertanto da remunerarsi a parte salvo diverso accordo.
d) – Il diritto del committente nel caso di difetti nell’opera di progettazione o installazione o montaggio consiste e si esaurisce nella richiesta entro i
termini di legge di eliminazione, preclusa la domanda sia di riduzione del prezzo o di risoluzione contratto o di risarcimento del danno.
10) PRIVACY – CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il cliente dichiara di aver peso visione dell’informativa Privacy. Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione
del presente contratto, presta completo ed informato consenso, coerentemente con la legge 30/06/2003 n. 196 T. U. e successive modificazioni
all’utilizzo da parte di Liguria Fumi (vale a dire da parte di tutti i soggetti e collaboratori che lo compongono) dei propri dati personali.
Acconsente altresì alla permanenza negli archivi informatici degli atti contenenti i propri dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti)
anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al presente contratto.”
11) FORO DI COMPETENZA ESCLUSIVO
Tutte le controversie giudiziali, comunque insorgenti tra le parti in sede di interpretazione ed esecuzione della presente scrittura, sono devolute
dalle parti contraenti alla competenza esclusiva del Foro di Genova.